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Sez. L, Sentenza n. 8174 del 07/04/2006 (Rv. 588511 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione necessaria - Coincidenza del "petitum" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588511-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La coincidenza del "petitum" non può integrare il concetto di dipendenza della causa richiesto dall'art. 295 cod. proc. civ. per farsi luogo alla sospensione necessaria, che dev'essere intesa come pregiudizialità non meramente logica ma tecnico giuridica, cioé quella determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)