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Sez. L, Sentenza n. 2929 del 26/02/2003 (Rv. 560733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità ordinaria - Contributi figurativi relativi a periodi di malattia - Computabilità- Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, ai fini del requisito contributivo di versamenti per 52 settimane nel biennio precedente il periodo di disoccupazione, non sono computabili i contributi figurativi afferenti ai periodi di malattia, giacché ai sensi dell'art 56 lettera C) R.D.L. n. 1827 del 1935 i contributi sono "computati utili" ai fini dell'indennità di disoccupazione e della relativa misura solo per i periodi di interruzione determinati da gravidanza, puerperio e servizio militare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)