Sez. 1, Sentenza n. 7364 del 06/03/1980 Ud. (dep. 11/06/1980) Rv. 145587 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Il travisamento del fatto, quale vizio della motivazione deducibile in Cassazione, deve concretarsi in discrepanze percepibili ictu oculi tra le emergenze processuali e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, nel senso che tale ricostruzione non possa trovare alcun riferimento negli Atti di causa: in altri termini, si ha travisamento del fatto, quando ai precisi accertamenti di fatto si sostituiscono ipotesi contrarie che non trovano fondamento negli Atti processuali o quando non siano con certezza provate determinate circostanze poste a base della decisione. Pertanto il vizio non sussiste quando il giudice fa riferimento a precise ed incontrovertibili risultanze processuali e, interpretandole, tragga da esse un convincimento piuttosto che un altro. (Conf mass nn 142869, 140062, 139711 e 139321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)