Sez. 1, Sentenza n. 3808 del 19/01/1981 Ud. (dep. 27/04/1981) Rv. 148539 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Si ha travisamento del fatto quando risulti una divergenza assoluta e percepibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi elementi giuridicamente rilevanti e gli elementi di prova assunti, nonche quando vi sia tra gli uni e gli altri palese contraddittorieta, e non allorquando il giudice di merito, interpretando le risultanze processuali, accetti come rispondente alla verita obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli siano state sottoposte, senza incorrere, nello spiegarne le ragioni, in vizi logici di ragionamento. (Conf mass n 147297; (Conf mass n 146629; (Conf mass n 146300; (Conf mass n 145587; (Conf mass n 145226, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)