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Sez. 1, Sentenza n. 27503 del 22/12/2006 (Rv. 593789 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Valore di precedente delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in casi simili - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593789-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri al riguardo applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Poiché questa ha individuato in linea di massima in una somma oscillante tra euro 1.000, 00 e euro 1.500, 00 per ogni anno di eccessiva durata l'importo relativo alla riparazione del danno morale, si è discostato ingiustificatamente dai criteri di liquidazione elaborati dalla CEDU il giudice di merito che ha liquidato, con motivazione del tutto generica, euro 1.000, 00 per cinque anni di ingiustificato ritardo (decidendo nel merito, la Corte ha liquidato in euro 5.000, 00 il danno non patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)