Sez. 1, Sentenza n. 1630 del 26/01/2006 (Rv. 585927 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione - Obbligo del giudice di merito di tenere conto della quantificazione operata, in casi simili, dalla CEDU - Configurabilità - Limiti - Sindacato della Corte di cassazione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, i criteri di determinazione del "quantum" della riparazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili, e tale regola di applicazione della legge nazionale, per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale, ha natura giuridica, inerendo ai rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile in sede di legittimità. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva liquidato l'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale in euro 750, 00 per tre anni di ritardo di un processo penale conclusosi con l'assoluzione dell'imputato; la Corte, ripercorrendo gli arresti della Corte di Strasburgo, ha individuato nell'importo compreso tra euro 1.000, 00 ed euro 1.500, 00 la base di calcolo dell'indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia).
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)