Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 28/02/1983 (Rv. 426337 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - SUSSISTENZA - REQUISITO - MERA NEGAZIONE DEI FATTI ALLEGATI DALL'AVVERSARIO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - SUSSISTENZA - REQUISITO - MERA NEGAZIONE DEI FATTI ALLEGATI DALL'AVVERSARIO - ESCLUSIONE.*
La mera denegazione dei fatti allegati dall'avversario, che configura un legittimo Esercizio del diritto di difesa, in relazione ai principi che regolano l'Onere della prova, escludendo un dovere della parte di portare a conoscenza del giudice elementi ad essa sfavorevoli, non integra gli estremi del dolo revocatorio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 395 n. 1 cod. proc. civ., il quale presuppone un ricorso ad artifici o raggiri idonei a pregiudicare la posizione della controparte e ad impedire al giudice l'accertamento della verità . (V 2833/80, mass n 406567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)