Sez. 3, Sentenza n. 5502 del 06/11/2008 Cc. (dep. 09/02/2009) Rv. 242470 - 01
SPORT | Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparizione davanti ad un ufficio o comando di polizia - Convalida del G.i.p. - Nullità - Annullamento con o senza rinvio - Casi.
SPORT
In tema di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'annullamento della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di comparizione ad un ufficio o comando di polizia, deve essere disposto con rinvio nel caso di inosservanza dei termini a difesa, mentre deve essere disposto senza rinvio nel caso di inosservanza dei termini perentori previsti per la convalida.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)