Sez. 3, Sentenza n. 896 del 14/02/1986 (Rv. 444427 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RINUNCE E TRANSAZIONI - DIVIETO EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RINUNCE E TRANSAZIONI - DIVIETO EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 23 della legge n. 11 del 1971 - il quale nega validità alle rinunzie ed alle transazioni che hanno per oggetto diritti dello affittuario, ove non concluse avanti al giudice o con l'assistenza delle associazioni sindacali - mira alla protezione dell'affittuario nel quadro del rapporto di affitto, ma non attribuisce a quel soggetto, in virtù della qualifica ricoperta, una generalizzata tutela che esorbiti da quel rapporto ed investa ogni relazione giuridica alla quale egli partecipi nella qualità rivestita. Detta norma, pertanto, non trova applicazione per le rinunzie o le transazioni afferenti al diritto di prelazione ed a quello di riscatto attribuiti all'affittuario dalla legge n. 590 del 1965. (Conf 648/84, mass n 432912).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)