Sez. L, Sentenza n. 1891 del 15/05/1975 (Rv. 375570 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - SVOLGIMENTO DI LAVORO USURANTE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - SVOLGIMENTO DI LAVORO USURANTE - IRRILEVANZA.*
Nelle cause aventi ad oggetto il diritto a pensione per invalidita, l'infermita invalidante non puo essere esclusa per il solo fatto che l'aspirante alla pensione continui a svolgere attivita lavorativa, ben potendo tale attivita essere imposta dalla necessita di sostentarsi, con usurante, e ulteriormente pregiudizievole, impiego delle residue capacita lavorative.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)