Sez. L, Sentenza n. 10434 del 08/08/2000 (Rv. 539317 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Oneri probatori nell'ambito delle concrete vicende processuali - Fatti pacifici (sottratti all'esigenza di prova) - Nozione - Fatti presupposti anche nelle difese della controparte e fatti non ricompresi nelle sue contestazioni specifiche - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In materia di oneri probatori nell'ambito di una concreta vicenda processuale, è applicabile il principio di ordine generale - ma tanto più riferibile al rito del lavoro, dato il sistema di preclusioni che lo caratterizza - secondo cui i fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici", con esonero della parte stessa dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata (come nella specie) a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)