Sez. 3, Sentenza n. 3175 del 05/03/2002 (Rv. 552834 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Pacificità dei fatti - Consequenziale esonero dalla necessità di provarli - Condizioni - Impostazione della difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti allegati dall'altra parte - Fattispecie relativa a domanda di riscatto di immobile locato.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
I fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi. (Nella specie, la S.C., nel ribadire tale principio, ha affermato che, in presenza di una domanda di riscatto di un immobile locato, basata sulla asserita sussistenza di un rapporto contrattuale rientrante nella previsione degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, costituiva onere del convenuto eccepire tempestivamente la carenza dei presupposti della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)