Sez. L, Sentenza n. 2239 del 04/02/2005 (Rv. 579668 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione - Definitività per omessa o interpretativa opposizione - Conseguenze - Possibilità di avvalersi del condono previdenziale - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
La definitività dell'ordinanza - ingiunzione, "in dipendenza dell'omessa o intempestiva opposizione, preclude la possibilità di avvalersi del condono previdenziale (di cui all'art. 18 commi uno - cinque - della legge 23 novembre 1994, n. 724) per la sanzione amministrativa che ne risulta inflitta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)