Sez. 5, Sentenza n. 3037 del 15/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272105 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso ordinanze del tribunale del riesame - Limitazioni previste dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotte dalla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Al ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari non si applicano le limitazioni previste per l'impugnazione del pubblico ministero dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n.103, che si riferiscono alla sola ricorribilità delle sentenze di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1 n. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)