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Sez. 2, Sentenza n. 11027 del 20/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 266226 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Vizio di motivazione dell'ordinanza applicativa - Censura dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266226-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio. (Fattispecie in cui era stato per la prima volta eccepito in sede di legittimità il vizio di motivazione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare in ordine alla identificazione dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)