Sez. 1, Sentenza n. 2509 del 28/04/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183428 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - TENTATIVO - ACCERTAMENTO DELL'ANIMUS NECANDI - IDONEITÀ DELL'AZIONE - NECESSITÀ - APPREZZAMENTO DELL'IDONEITÀ - MODALITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - TENTATIVO - ACCERTAMENTO DELL'ANIMUS NECANDI - IDONEITÀ DELL'AZIONE - NECESSITÀ - APPREZZAMENTO DELL'IDONEITÀ - MODALITÀ.*
In tema di tentato omicidio, ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, è l'idoneità dell'Azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché, sotto questo aspetto, l'Azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile. Il giudizio di idoneità dell'Azione non è una diagnosi, ma una prognosi, anche se formulata ex post, ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'Azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. (V mass n 166523, ed ivi citate; (V mass n 157801).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)