Sez. 5, Sentenza n. 27082 del 18/12/2006 (Rv. 595889 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Condizioni - Limiti - Spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza - Configurabilità - Fattispecie - Amministrazione finanziaria - Annullamento dell'avviso di mora a seguito di sentenza di primo grado favorevole al contribuente - Acquiescenza - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. e 49 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione annulli l'avviso di mora dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente; ciò rappresenta, infatti, comportamento concludente dal quale può desumersi, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, atteso che, in relazione alle imposte sui redditi, venuto meno l'avviso di mora, che costituisce, nella sua funzione primaria e necessaria, atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata, viene meno lo stesso oggetto del contendere, costituito (nella specie) proprio dall'impugnazione dell'avviso medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)