diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3231 del 17/02/2005 (Rv. 579957 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA | Avviso di mora - Duplicità di funzioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579957-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA

In tema di imposte sui redditi, la legge attribuisce all'avviso di mora una duplice funzione: l'una, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata, e l'altra, eventuale e secondaria, di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, assunta in tutte le ipotesi in cui esso sia - tra gli atti della serie procedimentale amministrativa che si snoda a partire dall'avviso di accertamento e di liquidazione e che, passando a volte per un autonomo avviso di liquidazione e, poi, per la cartella di pagamento, potrebbe concludersi con l'avviso di mora - il primo atto di gestione del rapporto tributario sostanziale ad essere reso conoscibile al contribuente, succedaneo degli atti suoi presupposti non notificati o irritualmente notificati. In tale ipotesi gli atti presupposti, se non impugnati unitamente all'avviso di mora, diventano inoppugnabili, quand'anche l'avviso medesimo sia reiterato per essere scaduta l'efficacia esecutiva a seguito del decorso del termine di 180 giorni dalla sua notifica, senza che si sia proceduto all'esecuzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 26/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)