Sez. 5, Sentenza n. 1156 del 21/01/2008 (Rv. 601543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Fattispecie - In tema di annullamento di avvisi di accertamento relativi ad imposte sulla pubblicità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che "provvedimenti di discarico totale" emessi da un Comune relativamente ad avvisi di accertamento e rettifica riguardanti l'imposta sulla pubblicità ed adottati, in via principale, per la necessità di correggere un errore materiale non integrano gli estremi dell'acquiescenza alla sentenza impugnata, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)