Sez. 6, Sentenza n. 6794 del 27/04/1988 Ud. (dep. 07/06/1988) Rv. 178552 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - BANCA - IMPIEGATI - NON SONO TALI - ACCREDITO A FAVORE DI TERZI DI ASSEGNI PRIVI DI COPERTURA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI PECULATO - ESCLUSIONE - TRUFFA AGGRAVATA - SUSSISTENZA - FALSE ATTESTAZIONI CONTENUTE NELLE SITUAZIONI PERIODICHE INVIATE ALLA BANCA D'ITALIA - FALSO IDEOLOGICO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - BANCA - IMPIEGATI - NON SONO TALI - ACCREDITO A FAVORE DI TERZI DI ASSEGNI PRIVI DI COPERTURA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI PECULATO - ESCLUSIONE - TRUFFA AGGRAVATA - SUSSISTENZA - FALSE ATTESTAZIONI CONTENUTE NELLE SITUAZIONI PERIODICHE INVIATE ALLA BANCA D'ITALIA - FALSO IDEOLOGICO - ESCLUSIONE.*
In seguito alla entrata in vigore della legge 5 marzo 1985, n. 74 recante delega al governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/80 in materia creditizia, e del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 avente ad oggetto l'attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del consiglio delle comunità europee n. 77/80 in materia creditizia in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74, va esclusa la configurabilità come servizio pubblico dell'attività creditizia. Pertanto, la distrazione a favore di un terzo di notevole quantità di danaro appartenente alla banca ed attuata mediante l'accredito, senza la clausola "salvo buon fine", di assegni privi di copertura e presentati all'incasso, può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. qualora sussistano, oltre all'atto di disposizione patrimoniale, artifici e raggiri consistenti nel trarre in inganno gli organi esecutivi dell'ente deputati, o comunque interessati allo svolgimento di tali operazioni, e nel nascondere agli organi deliberativi il passivo formatosi sul conto del beneficiario della distrazione. Per effetto della citata modifica legislativa anche le situazioni periodiche che le banche sono tenute ad inviare alla banca d'Italia a norma degli artt. 31 e 32 R.d. 12 marzo 1936, n. 375 contenente Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, hanno perduto ogni connotazione pubblicistica, con la conseguente impossibilità di configurare come reati i falsi ideologici eventualmente consumati. (Conf mass n 176404).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 497, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 7, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 31, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 32, Legge 05/03/1985 num. 74, DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)