Sez. 1, Sentenza n. 12893 del 24/10/1988 Ud. (dep. 29/12/1988) Rv. 180057 - 01
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ESERCIZIO DI IMPRESA PRIVATA - SUSSISTENZA - DIPENDENTI: QUALIFICA DI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ESERCIZIO DI IMPRESA PRIVATA - SUSSISTENZA - DIPENDENTI: QUALIFICA DI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
La nuova normativa (DPR 27 giugno 1985 n. 350) ha disciplinato l'accesso alla attività bancaria in modo tale da evidenziare la volontà legislativa di considerare tale attività, da chiunque intrapresa, come Esercizio di impresa privata, soggetta a controlli e limiti, ma non tali da qualificarla diversamente (così come avviene per altre attività tipicamente private gestite in regime di libera concorrenza). La circostanza che l'attività bancaria sia svolta da enti con personalità di diritto pubblico, in concorrenza con soggetti di diritto privato, non permette di farne derivare una diversa considerazione dell'attività da essi svolta sotto il profilo oggettivo, sia perché la qualità del soggetto che esercita una attività non giova a mutarne la natura, sia per la necessaria unitarietà della disciplina, anche sotto l'aspetto penalistico. (in applicazione di tale principio, la Corte ha negato agli operatori bancari la qualifica di incaricato di pubblico servizio). (Conf mass n 176404; (Conf mass n 177767; (Conf mass n 177790; (Conf mass n 178259; (Conf mass n 178380; (Conf mass n 178551; (Conf mass n 178552; (Conf mass n 178447; (Conf mass n 178947; (contra mass n 151057; (contra mass n 178330).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1985 num. 74, Legge 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)