Sez. U, Sentenza n. 311 del 27/05/1999 (Rv. 526749 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Notifica al proprietario catastale e non all'effettivo proprietario del bene - Conseguenze - Diritto del proprietario effettivo al risarcimento per la ritardata riscossione dell'indennità - Sussistenza - Condizioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Deduzione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA
La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, se non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, impedisce tuttavia il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest'ultimo, ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità; la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di illecito lesivo del diritto soggettivo all'indennità nel quale si è convertito l'originario diritto di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)