Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 30/05/1983 (Rv. 428626 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - SOGGETTO DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - PROPRIETARIO EFFETTIVO DEL BENE - OMISSIONE O RITARDO DELLA NOTIFICAZIONE ASCRIVIBILE A COLPA DELL'ESPROPRIANTE CONSISTENTE NELL'OMESSO USO DELLA NORMALE DILIGENZA PER L'ACCERTAMENTO DEL TITOLARE DEL DIRITTO DOMINICALE - ILLICEITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONSISTENTE NELLA RITARDATA RISCOSSIONE DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - SOGGETTO DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - PROPRIETARIO EFFETTIVO DEL BENE - OMISSIONE O RITARDO DELLA NOTIFICAZIONE ASCRIVIBILE A COLPA DELL'ESPROPRIANTE CONSISTENTE NELL'OMESSO USO DELLA NORMALE DILIGENZA PER L'ACCERTAMENTO DEL TITOLARE DEL DIRITTO DOMINICALE - ILLICEITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONSISTENTE NELLA RITARDATA RISCOSSIONE DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'Obbligo dell'espropriante di notificare il decreto di espropriazione, a norma dell'art. 51 primo comma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sussiste nei confronti dell'effettivo proprietario del bene, ancorché altri ne risulti intestatario in base ai registri catastali. L'omissione od il ritardo di detta notificazione all'effettivo proprietario, ove sia ascrivibile a colpa dell'espropriante per la mancata adozione della normale diligenza nell'accertamento del titolare del diritto dominicale alla data dell'espropriazione (tenendo conto anche del sistema di pubblicità costituito dalla trascrizione dei registri immobiliari degli Atti d'acquisto), configura atto illecito lesivo del diritto alla indennità (nel quale si è convertito il diritto di proprietà), e, conseguentemente, comporta il dovere di risarcire anche il danno derivante dalla ritardata riscossione dell'indennità stessa, da determinarsi secondo i principi fissati dall'art. 2056 cod. civ.. (V 2363/62; (V 1926/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)