Sez. L, Sentenza n. 3476 del 26/04/1990 (Rv. 466838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI EX ARTT. 1362 E SEGUENTI COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 59, ULTIMO COMMA, DEL C.C.N.L. 29 DICEMBRE 1979 PER I DIPENDENTI DI ISTITUTI DI VIGILANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI EX ARTT. 1362 E SEGUENTI COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 59, ULTIMO COMMA, DEL C.C.N.L. 29 DICEMBRE 1979 PER I DIPENDENTI DI ISTITUTI DI VIGILANZA.*
I criteri legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., concernenti la Determinazione della comune intenzione delle parti alla stregua del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, e l'interpretazione complessiva delle clausole di questo, in modo che a ciascuna di esse sia attribuito il senso risultante dall'intero atto, valgono anche per i contratti collettivi post - corporativi di natura privatistica. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano interpretato l'art. 59 ultimo comma del C.C.n.L. 29 dicembre 1979, per i dipendenti da istituti di vigilanza, nel senso che l'ivi sancito divieto di computo dei compensi per lavoro straordinario, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, operasse con esclusivo riguardo al corrispettivo di prestazioni rese oltre l'orario normale solo occasionalmente ed eccezionalmente). (V 4602/82, mass n 422573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 29/12/1979 num. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)