Sez. L, Sentenza n. 396 del 17/01/1998 (Rv. 511676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole prive di significato univoco - Ricerca della comune volontà delle parti e interpretazione delle clausole una per mezzo delle altre e complessivamente - Necessità - Fattispecie relativa al contratto collettivo per gli anni 1988 - 1990 per i dipendenti delle case di cura private, e ad ipotizzata non applicabilità di aumenti retributivi con efficacia retroattiva a dipendenti non più in servizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che senza compiere le valutazioni indicate nel riportato principio, aveva attribuito valore di deroga al principio della normale applicabilità anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio dei benefici riconosciuti con effetto retroattivo a clausola del contratto collettivo per i dipendenti da case di cura private per gli anni 1988 - 1990 non avente chiara ed univoca portata in tal senso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)