Sez. L, Sentenza n. 6104 del 24/11/1984 (Rv. 437746 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - INSEGNANTE PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA, FORNITO ANCHE DELLA QUALITÀ DI DOCENTE NELLA SCUOLA STATALE - IRRILEVANZA.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - INSEGNANTE PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA, FORNITO ANCHE DELLA QUALITÀ DI DOCENTE NELLA SCUOLA STATALE - IRRILEVANZA.*
L'attività di insegnamento presso una scuola privata, che venga espletata con vincolo di subordinazione e stabile inserimento nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, e che si traduca in prestazioni non occasionali o transitorie, come nel caso in cui si tratti di scuola strutturata in termini analoghi a quella statale, con l'affidamento al singolo docente dell'insegnamento di una determinata disciplina per ciascun anno scolastico, è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato con la conseguenza che, indipendentemente dalla circostanza che il compenso venga correlato alle ore di insegnamento effettivamente impartite, lo stesso non può essere sospeso nel periodo estivo. La ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel concorso degli indicati requisiti, non trova ostacolo nel fatto che l'insegnante abbia anche la qualità di docente della scuola statale, dato che l'inosservanza del divieto di svolgere attività lavorativa (autonoma o subordinata) nel settore privato, posto a carico del predetto docente dall'art. 92 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, è rilevante al fine dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari, ma non interferisce sulla natura del rapporto che venga a cumularsi con quello di pubblico impiego, né spiega su esso effetti invalidanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)