Sez. L, Sentenza n. 10904 del 12/11/1990 (Rv. 469734 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CORRESPONSIONE PUR IN MANCANZA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZA - INSEGNANTE DI SCUOLA PRIVATA IN RAPPORTO SOTTRATTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER L'INTERO PERIODO ESTIVO - ESCLUSIONE - AD UN PERIODO DI FERIE RETRIBUITO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CORRESPONSIONE PUR IN MANCANZA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZA - INSEGNANTE DI SCUOLA PRIVATA IN RAPPORTO SOTTRATTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER L'INTERO PERIODO ESTIVO - ESCLUSIONE - AD UN PERIODO DI FERIE RETRIBUITO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Le deroghe, espressamente previste dalla legge o dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, al principio di corrispettività fra prestazione lavorativa e retribuzione, che comportano la corresponsione della seconda pur in Mancanza della prima, non sono estensibili oltre i casi specificamente considerati. Pertanto, con riguardo al rapporto di lavoro subordinato di un insegnante di scuola privata, che sia sottratto all'applicabilità della disciplina collettiva in materia, il lavoratore, di cui sia prevista la retribuzione in base alle ore di effettivo insegnamento, non ha diritto alla retribuzione per l'intero periodo estivo, ma, ai sensi delle cogenti Disposizioni dell'art. 36, ultimo comma, cost. E dell'art. 2109, secondo comma, cod. civ., solo ad un periodo di ferie retribuito, per la Determinazione della cui durata può farsi riferimento al periodo feriale previsto dalla disciplina collettiva, valorizzato, stante la diretta inapplicabilità di quest'ultima al rapporto di lavoro, come espressione dell'uso richiamato dalla citata disposizione dell'art. 2109. (V 7158/86, mass n 449236; (V 6104/84, mass n 437746).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)