Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020 (Rv. 656570 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall’attore - Ammissibilità - Condizioni - Mancata ammissione - Motivazione - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI
Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)