Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024 (Rv. 670557-01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Domanda riconvenzionale del convenuto - Presupposti richiesti dall’art. 36 c.p.c. - Domanda non implicante lo spostamento di competenza - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall’attore - Ammissibilità - Condizioni - Collegamento oggettivo con la domanda principale - Sufficienza.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI
L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.
Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)