Sez. 3, Sentenza n. 15271 del 04/07/2006 (Rv. 591701 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Mancata ammissione - Motivazione - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI
Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il "simultaneus processus". Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)