Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 21/05/2004 (Rv. 572998 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Terzi chiamati in causa - Osservanza dell'onere - Obbligatorietà - Fondamento - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che l'art. 22 della legge pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto, quando l'attore estenda a costoro la domanda di risarcimento, senza che tale onere possa considerarsi soddisfatto mediante l'atto di chiamata in causa da parte del convenuto, atteso che il chiaro tenore letterale della norma non consente alcuna distinzione a seconda delle modalità con cui il danneggiato proponga la propria domanda contro il danneggiante. Nè la mancata equiparazione dell'atto di citazione notificato al terzo chiamato in causa alla lettera raccomandata di richiesta del risarcimento viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost, poiché la Corte Costituzionale (ord. N. 251 del 2003) ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)