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Sez. 3, Sentenza n. 334 del 02/02/1973 (Rv. 362262 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - PER RADIAZIONE DALL'ALBO - AUTOMATICITA DELL'INTERRUZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'EVENTO DA PARTE DEL GIUDICE O DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362262-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - PER RADIAZIONE DALL'ALBO - AUTOMATICITA DELL'INTERRUZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'EVENTO DA PARTE DEL GIUDICE O DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

L'interruzione del processo per radiazione del procuratore dall'albo, essendo automatica ed immediata, si verifica indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento possano avere avuto le parti o il giudice e quindi senza necessita di dichiarazione o notificazione ovvero di declaratoria da parte del giudice stesso. (V 2238/70, mass n 348388).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)