Sez. 3, Sentenza n. 1746 del 17/05/1976 (Rv. 380517 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - NOZIONE - NOTIZIA DI FATTO O CONOSCENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI INTERRUZIONE - IRRILEVANZA - TARDIVITA DELLA RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO DICHIARATO INTERROTTO IN UDIENZA - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - NOZIONE - NOTIZIA DI FATTO O CONOSCENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI INTERRUZIONE - IRRILEVANZA - TARDIVITA DELLA RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO DICHIARATO INTERROTTO IN UDIENZA - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 139 del 15 dicembre 1967, la quale ha dichiarato la parziale illegittimita costituzionale dell'art 305 cod proc civ nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la prosecuzione o la riassunzione, queste ultime vanno effettuate nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo. Tale conoscenza deve essere quella legale, quale risultante da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento stesso, a prescindere da un'eventuale notizia di fatto diversamente acquisita, nonche dall'esistenza o conoscenza di un provvedimento di interruzione, che ha natura e funzione meramente dichiarative e non integrative della fattispecie interruttiva. Da tanto consegue che chi eccepisce l'Estinzione, per tardivita della riassunzione, del processo dichiarato interrotto in udienza per morte del procuratore, al fine di far considerare il giorno dell'udienza come dies a quo per il decorso dell'indicato termine perentorio, deve dedurre e provare, attraverso il processo verbale, che all'udienza medesima era presente il procuratore della parte che ha effettuato la riassunzione, rimanendo del tutto irrilevante la presunzione di conoscenza dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, fissata dall'art 176 secondo comma cod proc civ nei confronti della parte stessa, cosi come il suo Onere e la sua possibilita di prendere nozione della predetta ordinanza in successiva udienza. (V 1991/75, mass n 375698; (V 4182/74, mass n 372836; (V 334/73, mass n 362262).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)