Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 29/10/1970 (Rv. 348388 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - EFFETTO AUTOMATICO - RIASSUNZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - EFFETTO AUTOMATICO - RIASSUNZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO.*
Qualora la parte sia costituita in giudizio per mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione dall'albo professionale del procuratore stesso produce l'interruzione automatica ed immediata del processo, indipendentemente da ogni indagine circa la conoscenza che dell'evento possano avere avuto le parti o il giudice, e quindi senza necessita di dichiarazione o notificazione ovvero di declaratoria da parte del giudice stesso. Peraltro, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dell'art 305 cod proc civ (sent 15 dicembre 1967, n 139, della Corte costituzionale), il termine perentorio stabilito per la riassunzione del procedimento, in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo del procuratore della parte, deve decorrere non gia dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, bensi da quello della dichiarazione o della notificazione dell'evento medesimo. (Conf 1010'69 mass 339466).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)