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Sez. U, Sentenza n. 3145 del 08/11/1971 (Rv. 354496 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- MUTAMENTO DELLE MANSIONI DEL DIPENDENTE - DIMINUZIONE UNILATERALE DELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA - STIPULAZIONE PREVENTIVA DI PATTI RELATIVI ALLA REVISIONE DELLA RETRIBUZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354496-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- MUTAMENTO DELLE MANSIONI DEL DIPENDENTE - DIMINUZIONE UNILATERALE DELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA - STIPULAZIONE PREVENTIVA DI PATTI RELATIVI ALLA REVISIONE DELLA RETRIBUZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

L'art 2103 cod civ, con il quale il legislatore ha inteso garantire al lavoratore la irriducibilita della retribuzione, e inderogabile solo nel senso che il datore di lavoro non puo, nel corso del rapporto modificare unilateralmente la retribuzione attribuita al lavoratore. Le parti del rapporto possono, invece, concordemente stabilire, sia all'inizio del rapporto stesso, sia nel corso di esso, patti relativi alla revisione della retribuzione in relazione a particolari circostanze, che possono verificarsi. Tali patti, che non debbono rivestire forme particolari e possono essere anche impliciti, nel senso che il lavoratore, di fronte al mutamento stabilito dall'imprenditore, anziche avvalersi della facolta di recesso, si adegui spontaneamente al mutamento stesso, continuando a prestare la propria opera alle nuove condizioni, sono validi, purche non venga violato il principio della retribuzione minima e adeguata.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)