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Sez. L, Sentenza n. 3304 del 03/07/1978 (Rv. 392729 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NUOVI PATTI E MODIFICHE CONSENSUALI AL CONTENUTO DEL RAPPORTO - LEGITTIMITA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NON LIBERA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA DA PARTE DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392729-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NUOVI PATTI E MODIFICHE CONSENSUALI AL CONTENUTO DEL RAPPORTO - LEGITTIMITA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NON LIBERA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA DA PARTE DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*

Nel corso dello svolgimento del rapporto a tempo indeterminato, le parti ben possono stabilire nuovi patti ed attuare consensualmente, con essi, le modifiche al contenuto del rapporto che ritengano piu opportune, incidendo, di comune accordo, anche sulle mansioni attribuite e sulla retribuzione spettante, nei limiti della regolamentazione collettiva eventualmente applicabile, dal momento che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale per il quale la volonta e l'autonomia negoziale del lavoratore dipendente, nella Determinazione del contenuto del rapporto di lavoro, sarebbero sempre e totalmente soppresse nella presunzione assoluta di una sua non libera manifestazione di volonta. (V 3145/71, mass n 354496; (V 1839/69, mass n 340949).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)