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Sez. 3, Sentenza n. 756 del 16/02/1978 (Rv. 390093 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - AZIONE ESERCITATA SENZA LEGALE RAPPRESENTANTE DA SOGGETTO IN ETA MINORE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - NULLITA DEL GIUDIZIO - SANATORIA CON EFFICACIA RETROATTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390093-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - AZIONE ESERCITATA SENZA LEGALE RAPPRESENTANTE DA SOGGETTO IN ETA MINORE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - NULLITA DEL GIUDIZIO - SANATORIA CON EFFICACIA RETROATTIVA - CONDIZIONI.*

Il difetto di legittimazione ad processum del soggetto in eta minore, che agisce in proprio e non in persona del suo legale rappresentante, da luogo ad una nullita che puo essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che non sia coperta dal giudicato. Tale nullita, pero, resta definitivamente sanata con efficacia retroattiva anche nel precorso giudizio di merito, quando il soggetto interessato, divenuto maggiorenne, abbia ratificato l'iter processuale precedente e l'operato del suo difensore conferendogli il mandato di rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di appello. (Conf 1567/76, mass n 380318).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)