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Sez. L, Sentenza n. 3305 del 03/07/1978 (Rv. 392731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - CLAUSOLE DI DECADENZA - VALIDITA - CONDIZIONI - DECADENZA EX ART 55 DEL CCNL 3 DICEMBRE 1969 PER GLI IMPIEGATI EDILI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - CLAUSOLE DI DECADENZA - VALIDITA - CONDIZIONI - DECADENZA EX ART 55 DEL CCNL 3 DICEMBRE 1969 PER GLI IMPIEGATI EDILI - VALIDITA.*

Le clausole di decadenza contenute nei contratti collettivi postcorporativi sono valide, purche non importino soppressione dei diritti del prestatore di opera, ovvero estrema difficolta nel loro Esercizio come nel caso in cui il termine inizi a decorrere in costanza di rapporto, ovvero sia di durata inferiore a quella stabilita dall'art 2113 cod civ - nel testo vigente all'epoca in cui sia stato stipulato il contratto collettivo. Pertanto e valida la clausola che - come quella dell'art 55 del contratto collettivo di lavoro 3 dicembre 1969 per gli impiegati edili - dispone che qualsiasi reclamo e qualsiasi richiesta attinente al rapporto di lavoro debbono essere presentati entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Contr. Coll. 03/12/1969 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)