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Sez. L, Sentenza n. 672 del 24/01/1987 (Rv. 450381 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CLAUSOLE DI DECADENZA CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450381-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CLAUSOLE DI DECADENZA CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La norma dell'art. 2968 cod. civ. - che vieta la modificazione convenzionale del regime della decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti - non comporta la nullità delle clausole dei contratti collettivi (nella specie, art. 40 C.C.n.L. 15 aprile 1976 per gli addetti all'industria edilizia) che assoggettino ad un termine di decadenza la rivendicazione di diritti, derivanti da norme inderogabili, già acquisiti dal lavoratore, come quello alla qualifica superiore ed alla relativa retribuzione, essendo al riguardo applicabile, invece, lo speciale regime d'Invalidità stabilito dall'art. 2113 cod. civ., che, sancendo l'annullabilità, nel previsto termine semestrale di decadenza, degli Atti predetti, riduce implicitamente l'inderogabilità delle norme che contemplano i diritti suindicati. La validità di dette clausole contrattuali deve, perciò, essere verificata esclusivamente sotto il profilo della congruità o meno del termine da esse previsto, la quale dev'essere apprezzata alla stregua del necessario raccordo tra il citato art. 2113 cod. civ. e la norma dell'art. 2965 dello stesso codice (statuente la nullità del patto che fissi un termine di decadenza tale da rendere eccessivamente difficile l'Esercizio del diritto) anche tenendo conto che il termine semestrale è stato dal legislatore considerato sufficiente non solo ai fini delle impugnazioni delle transazioni e delle rinunzie (cui è assimilabile il mancato Esercizio del diritto nel termine contrattuale all'uopo previsto) ma anche ai fini dell'impugnazione del licenziamento. (V 4893/84, mass n 436793; (V 1604/83, mass n 426445; (V 5558/81, mass n 416281; (V 3305/78, mass n 392731; (V 2655/78, mass n 392018; (V 774/74, mass n 368636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Cod. Civ. art. 2968, Contr. Coll. 15/04/1976 num. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)