Sez. 3, Sentenza n. 34755 del 25/05/2011 Ud. (dep. 26/09/2011) Rv. 251236 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Divieto di attività venatoria - Cosiddetto "silenzio venatorio" - Giornate previste dalla legislazione regionale - Estensione - Necessità.
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE
Il divieto di attività venatoria nelle giornate cosiddette di "silenzio venatorio", previsto dall'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, opera non solo nei giorni espressamente indicati dalla legge quadro sulla caccia (martedì e venerdì), ma anche in quelli in cui l'esercizio della caccia non è consentito per effetto di una disposizione di legge regionale.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 18 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)