Sez. 3, Sentenza n. 26424 del 11/02/2016 Ud. (dep. 24/06/2016) Rv. 267222 - 01
CACCIA - IN GENERE | Divieto di esercizio dell'attività venatoria - Disciplina statale - Legislazione regionale - Funzione integrativa - Limiti.
CACCIA - IN GENERE
Il divieto nell'esercizio dell'attività venatoria, se previsto dalla legislazione regionale in termini diversi rispetto a quelli sanciti dalla legislazione statale, assume funzione integrativa della norma penale solo quando abbia effetti in "bonam partem"; mentre, nel caso in cui abbia un ambito più esteso rispetto a quello fissato dalla legge penale statale, la sua inosservanza può eventualmente costituire solo un illecito amministrativo, se come tale previsto dalla normativa medesima.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 18 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)