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Sez. 5, Sentenza n. 736 del 12/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212879 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE | Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Operatività nelle fasi procedimentali anteriori al giudizio - Esclusione - Fattispecie: archiviazione di reato di competenza del tribunale - Conseguenza sulla competenza per connessione - Competenza del pretore.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212879-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE

In tema di competenza, pur essendo la connessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della stessa, ciò non comporta che, nelle fasi anteriori al giudizio, la connessione stessa dia luogo alla operatività del principio della "perpetuatio iurisdictionis". A ciò consegue che, nel caso in cui le ragioni della connessione siano venute meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari, non può essere tenuta ferma la competenza del giudice inizialmente ritenuto competente, appunto, per connessione, anche riguardo ad altri reati. (Fattispecie in cui, una volta venuto meno, per effetto della intervenuta archiviazione, il più grave reato di competenza del tribunale, gli altri reati, precedentemente ricadenti nella sfera di competenza del giudice "superiore", rientrano nella competenza del pretore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)