Sez. 1, Sentenza n. 5447 del 31/10/1995 Cc. (dep. 29/11/1995) Rv. 203044 - 01
Competenza - Competenza per connessione - In genere | Natura di criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie: conflitto tra G.I.P. Tribunale e collegio competente per i reati ministeriali.
Competenza - Competenza per connessione - In genere
Nel codice vigente la connessione non rappresenta mera deroga degli ordinari criteri di determinazione della competenza ma costituisce essa stessa un originario ed autonomo criterio di attribuzione della competenza, concorrente col criterio per materia e con quello territoriale, operante per il solo fatto della relazione obiettiva tra reati indicata dalla legge. Ne consegue che la sussistenza di un caso di connessione costituisce idonea causa, ai sensi dell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. di conflitti di competenza tra i giudici che procedono per reati connessi; ciò lo si evince dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 cod. proc. pen. che, col dichiarare non proponibile, nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, anche durante l'udienza preliminare), i conflitti positivi fondati su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione, inequivocabilmente statuisce l'ammissibilità degli altri tipi di conflitto fondati sulla connessione. (Nella fattispecie trattavasi di conflitto tra G.I.P. presso il Tribunale ed il Collegio competente per i reati ministeriali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)