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Sez. 1, Sentenza n. 4474 del 19/10/1977 (Rv. 388085 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - SOMME RICAVATE DA BENI SOGGETTI A PEGNO OD IPOTECA - CREDITORI PIGNORATIZI OD IPOTECARI - PREVALENZA SUI CREDITORI AMMESSI IN PREDEDUZIONE - DEBITI PER L'AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE O PER LA CONTINUAZIONE DELLA IMPRESA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONE DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388085-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - SOMME RICAVATE DA BENI SOGGETTI A PEGNO OD IPOTECA - CREDITORI PIGNORATIZI OD IPOTECARI - PREVALENZA SUI CREDITORI AMMESSI IN PREDEDUZIONE - DEBITI PER L'AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE O PER LA CONTINUAZIONE DELLA IMPRESA - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONE DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt 53, 109 e 111 della legge fallimentare, in Sede di ripartizione delle somme ricavate da beni oggetto di pegno od ipoteca, i creditori titolari della relativa garanzia prevalgono sui creditori ammessi in prededuzione, per debiti inerenti all'amministrazione del fallimento od alla continuazione dell'Esercizio dell'impresa (nella specie, nella fase dell'amministrazione controllata), salvo che (e nei limiti in cui) questi ultimi si ricolleghino ad attivita direttamente rivolte ad incrementare i beni pignorati od ipotecati, ovvero tali da creare specifica utilita ai creditori muniti di garanzia reale sui medesimi. Dette norme manifestamente non si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza fissato dall'art 3 della Costituzione, in quanto il diverso trattamento fra le indicate categorie di creditori costituisce effetto giustificato dal sistema delle prelazioni, voluto dalla legge per la tutela di posizioni specificamente differenziate. (V 3015/71, mass n 354303).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 109, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 109, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)