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Sez. 1, Sentenza n. 3015 del 25/10/1971 (Rv. 354303 - 01)

FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PREDEDUZIONE - INCIDENZA SU UN BENE GRAVATO DA GARANZIE REALI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354303-01

FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PREDEDUZIONE - INCIDENZA SU UN BENE GRAVATO DA GARANZIE REALI - LIMITI.*

L'art 111 della legge fallimentare va interpretato nel senso che la prededuzione delle spese relative alla procedura fallimentare incide sul bene gravato da garanzie reali speciali nei limiti in cui esse si riferiscono all'esecuzione relativa al bene, configurandosi tali limiti nelle spese specificamente sostenute per l'esecuzione e in una aliquota delle spese generali, da calcolarsi in relazione alle circostanze concrete, in misura corrispondente all'interesse e all'utilita ovviamente anche se solo potenziale, cioe operata ma non concretamente realizzata dal creditore garantito.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)