Sez. L, Sentenza n. 4735 del 04/03/2005 (Rv. 580998 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione in ente pubblico economico - Applicazione dei trattamenti non solo economici, ma anche normativi di natura pubblicistica fino alla stipulazione del primo contratto collettivo - Svolgimento di mansioni superiori - Necessità di un apposito provvedimento di nomina - Limiti - Disposizioni speciali vigenti in relazione ai responsabili degli uffici postali - Previsione normativa dell'assunzione della reggenza in caso di assenza o vacanza da parte del vicario - Diritto di quest'ultimo alla speciale indennità - Configurabilità e limiti - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Al rapporto di lavoro dei dipendenti postali, per il periodo precedente alla stipula del primo contratto collettivo (avvenuta in data 26 novembre 1994), sebbene il rapporto di lavoro sia divenuto di diritto privato, continua ad applicarsi la disciplina pubblicistica, ma non può trovare automatica applicazione il principio, affermato per il rapporto di pubblico impiego, secondo cui l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono trovare presupposto indefettibile in un apposito provvedimento di nomina, in mancanza del quale il dipendente non può rivendicare alcun diritto ad un superiore trattamento economico, in considerazione delle particolari disposizioni contenute nel d.P.R. 9 agosto 1967, n.1417 per gli uffici postali, che consentono, in caso di assenza o vacanza del responsabile dell'ufficio, l'automatica assunzione della reggenza da parte del dirigente principale d'esercizio assegnato all'ufficio medesimo con funzioni di vicario. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio di diritto suddetto, aveva riconosciuto ad un dirigente principale di esercizio cat. VII il diritto alla speciale indennità per l'esercizio delle mansioni superiori per i periodi in cui aveva sostituito il dirigente principale di esercizio cat. VIII pur in mancanza di un formale provvedimento di conferimento dell'incarico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 09/08/1967 num. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)