diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3437 del 20/02/2004 (Rv. 570363 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Amministrazione postale - Trasformazione in ente pubblico economico - Disciplina transitoria prevista dall'art 6 D.L. n. 487 del 1993 - Applicazione della normativa pubblicistica in tema di rapporto di lavoro sino alla stipulazione della contrattazione collettiva - Necessità - Conseguenze - Indennità di vacanza contrattuale prevista, per il 1993 dal D.L. n. 384/1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570363-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Anche dopo la trasformazione dell'Amministrazione Postale in ente pubblico economico (art. 1 D.L. n.487 del 1993, convertito, con modificazioni, in legge n.71 del 1994), ai rapporti di lavoro fra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi applicabile, sino alla data di stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta il disposto dell'art. 6 del D.L. citato, con la conseguente applicabilità della specifica indennità di vacanza contrattuale prevista per legge e determinata, per il 1993, dal D.L. n. 384 del 1992, conv. in legge n.483 del 1992, non potendo invece ritenersi immediatamente vincolante per l'amministrazione delle Poste la previsione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal Protocollo di intesa del 23 luglio 1993, atteso che tale protocollo non ha natura di atto normativo, bensì di atto politico di indirizzo o di programmazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/1993 num. 487 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)