Sez. L, Sentenza n. 13715 del 22/07/2004 (Rv. 574845 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Amministrazione postale - Trasformazione in ente pubblico economico - Disciplina transitoria prevista dall'art 6 D.L. n. 487 del 1993 - Applicazione della normativa pubblicistica in tema di rapporto di lavoro sino alla stipulazione della contrattazione collettiva - Conseguenze - Raggiungimento del limite anagrafico per la pensione di vecchiaia - Preavviso - Necessità - Clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista dall'Accordo collettivo integrativo - Norme imperative regolanti le cause di cessazione del rapporto di lavoro privato - Inderogabilità - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
A seguito della trasformazione dell'Amministrazione Postale in ente pubblico economico (art. 1 D.L. n.487 del 1993, convertito, con modificazioni, in legge n.71 del 1994), a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (emanati con d.P.R. 23 dicembre 1993) e, successivamente, in società per azioni (art.1 D.L. n. 487 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma ventisettesimo legge n.662 del 1996 e deliberazione CIPE 18 dicembre 1997, n.244), il rapporto di impiego pubblico della generalità dei dipendenti dell'amministrazione postale si è trasformato in rapporto di lavoro privato in ragione della natura privata del datore di lavoro e di quanto espressamente disposto dall'art. 6, comma secondo D.L. n.487 del 1993 che, in via transitoria, ha stabilito il mantenimento dei trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e sino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo. Tuttavia, il comma settimo dell'art. 6 del citato D.L. n.487, nello stabilire che per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, non ha inteso regolare, in deroga alla generale disciplina privatistica, l'estinzione del rapporto di lavoro - attese le peculiarità, in ambito privato, della regolamentazione del trattamento di quiescenza, cui provvede un ente distinto dal datore di lavoro -, facendo transitare, nella nuova regolamentazione dei dipendenti postali, disposizioni in ordine alla cessazione del servizio del dipendente pubblico al compimento di un'età determinata o la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo chi abbia raggiunto la contribuzione massima utile, sicché anche al raggiungimento del limite anagrafico per la pensione di vecchiaia, il lavoratore ha diritto al preavviso, a nulla rilevando che il contratto collettivo abbia disposto diversamente, in nessun caso potendo derogarsi, consensualmente, alle norme imperative che regolano le cause esclusive di cessazione del rapporto di lavoro privato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 27 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)