Sez. T, Ordinanza n. 2089 del 29/01/2025 (Rv. 673693-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE | Avvocati - Contributi assistenziali e previdenziali - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE
In materia di IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale, con la conseguenza che esso non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917 del 1986.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)