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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32258 del 13/12/2018 (Rv. 651787 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE | Avvocati - Contributi assistenziali e previdenziali - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651787-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE

In tema di IRPEF, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito da lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale e, di conseguenza, non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, Legge 20/09/1980 num. 546 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)